IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

  Visto il regio decreto 28 marzo 1929, n. 635, con il quale i comuni
di   San   Demetrio  ne'  Vestini,  Sant'Eusanio  Forconese  e  Villa
Sant'Angelo  furono  riuniti  in  unico  Comune,  con denominazione e
capoluogo "San Demetrio ne' Vestini";
  Viste  le istanze 18 e 14 ottobre 1945, con le quali la maggioranza
dei contribuenti dei cessati comuni di Sant'Eusanio Forconese e Villa
Sant'Angelo ne ha chiesto la ricostituzione in Comuni autonomi;
  Viste  le  deliberazioni del Consiglio comunale di San Demetrio ne'
Vestini in data 23 agosto 1947, n. 3, 13 dicembre 1947, n. 11 e della
Deputazione  provinciale  dell'Aquila in data 16 maggio 1946, n. 214,
30  luglio 1946, n. 300, con le quali venne espresso parere in ordine
alla ricostituzione di cui trattasi;
  Visti  gli  articoli 33 e 35 del testo unico della legge comunale e
provinciale, approvato con regio decreto 3 marzo 1934, n. 383;
  Vista la legge 15 febbraio 1953, n. 71;
  Udito il parere del Consiglio di Stato;
  Sulla  proposta  del  Ministro  Segretario  di Stato per gli affari
dell'interno;

                              Decreta:
                               Art. 1.

  Sono  ricostituiti  i  comuni  di  Sant'Eusanio  Forconese  e Villa
Sant'Angelo,   in   provincia   dell'Aquila,  con  le  circoscrizioni
territoriali preesistenti alla data della relativa soppressione.