IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visto il regio decreto 28 marzo 1929, n. 635, con il quale i comuni di San Demetrio ne' Vestini, Sant'Eusanio Forconese e Villa Sant'Angelo furono riuniti in unico Comune, con denominazione e capoluogo "San Demetrio ne' Vestini"; Viste le istanze 18 e 14 ottobre 1945, con le quali la maggioranza dei contribuenti dei cessati comuni di Sant'Eusanio Forconese e Villa Sant'Angelo ne ha chiesto la ricostituzione in Comuni autonomi; Viste le deliberazioni del Consiglio comunale di San Demetrio ne' Vestini in data 23 agosto 1947, n. 3, 13 dicembre 1947, n. 11 e della Deputazione provinciale dell'Aquila in data 16 maggio 1946, n. 214, 30 luglio 1946, n. 300, con le quali venne espresso parere in ordine alla ricostituzione di cui trattasi; Visti gli articoli 33 e 35 del testo unico della legge comunale e provinciale, approvato con regio decreto 3 marzo 1934, n. 383; Vista la legge 15 febbraio 1953, n. 71; Udito il parere del Consiglio di Stato; Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'interno; Decreta: Art. 1. Sono ricostituiti i comuni di Sant'Eusanio Forconese e Villa Sant'Angelo, in provincia dell'Aquila, con le circoscrizioni territoriali preesistenti alla data della relativa soppressione.